1. Gli interventi dello Stato di cui all'articolo 1 sono volti, in particolare, a:
a) attuare la prevenzione primaria delle epatiti;
b) perseguire la cura e la riabilitazione dei malati;
c) agevolare l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei portatori asintomatici e degli ammalati;
d) favorire l'educazione e l'informazione sanitarie del malato, dei familiari e dell'intera popolazione, a rischio e non a rischio;
e) provvedere all'aggiornamento e alla preparazione professionali del personale socio-sanitario addetto alla prevenzione e alla cura delle patologie di cui alla presente legge;
f) promuovere programmi di ricerca finalizzati al miglioramento degli standard di prevenzione e di cura;
g) collaborare con enti e con organizzazioni di volontariato che si distinguono per la qualità di assistenza fornita agli associati e alla comunità in generale, incentivando, altresì, tali attività.