Art. 2.

      1. Gli interventi dello Stato di cui all'articolo 1 sono volti, in particolare, a:

          a) attuare la prevenzione primaria delle epatiti;

          b) perseguire la cura e la riabilitazione dei malati;

          c) agevolare l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei portatori asintomatici e degli ammalati;

          d) favorire l'educazione e l'informazione sanitarie del malato, dei familiari e dell'intera popolazione, a rischio e non a rischio;

          e) provvedere all'aggiornamento e alla preparazione professionali del personale socio-sanitario addetto alla prevenzione e alla cura delle patologie di cui alla presente legge;

          f) promuovere programmi di ricerca finalizzati al miglioramento degli standard di prevenzione e di cura;

          g) collaborare con enti e con organizzazioni di volontariato che si distinguono per la qualità di assistenza fornita agli associati e alla comunità in generale, incentivando, altresì, tali attività.

 

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